Sentenza del Tar, a Orbetello esclusa la lista Chiavetta | MaremmaOggi Skip to content

Sentenza del Tar, a Orbetello esclusa la lista Chiavetta

I giudici non hanno ritenuto ammissibile il ricorso, si va verso una competizione con solo due candidati
Il candidato a sindaco Mario Chiavetta
Mario Chiavetta

ORBETELLO. Il Tar ha respinto il ricorso della lista Mario Chiavetta, adesso esclusa ufficialmente dalla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre. A Orbetello saranno così in corsa solo la lista che sostiene Andrea Casamenti e quella che sostiene Paola Della Santina. Una competizione monca, che forse toglierà anche un po’ di forza a chi andrà a vincere, ma il tribunale amministrativo ha ritenuto che il vizio di forma nella presentazione della lista non sia sanabile e ha respinto il ricorso.

Certo capiamo che le leggi vadano rispettate e che, forse, chi si candida ad amministrare debba conoscere a fondo tutti i meccanismi, ma nella sostanza una competizione senza una lista così importante toglie valore al voto. E anche chi vincerà si sentirà meno legittimato.

La sentenza del Tar

Nel ricorso Mario Chiavetta, Roberto Carini, Angelo Cino, rappresentati e difesi dall’avvocato Duccio Maria Traina, sostenevano alcune tesi

  1. Irregolare costituzione della Sottocommissione elettorale. Violazione dell’art. 27 d.P.R. 20.03.1967 n. 223
  2. Violazione o falsa applicazione degli artt. 28, 30 e 33 d.P.R. 16.05.1960 n. 570.
  3. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione del principio del favor partecipationis in materia elettorale, del legittimo affidamento, del soccorso istruttorio e per ingiustizia manifesta
  4. Violazione o falsa applicazione art. 33 d.P.R. 16.05.1960 n. 570 e del principio del soccorso istruttorio

 

Ma il Tar ha respinto le tesi

«La prima censura, che investe profili procedimentali, – scrivono i giudici Carlo Testori, presidente estensore, Riccardo Giani, consigliere e Alessandro Cacciari, consigliere – va superata perché il ricorso è infondato sul piano sostanziale. La materia elettorale rientra nella giurisdizione di merito del giudice amministrativo (art. 134 lett. b) del c.p.a.) che quindi può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere. Potere che nel caso in esame (per le ragioni di seguito illustrate) è stato esercitato correttamente dalla Sottocommissione elettorale, le cui determinazioni vanno dunque confermate nel merito da questo tribunale, senza che possano assumere rilievo profili formali».

«D’altra parte, un eventuale accoglimento del ricorso per vizio procedimentale (che comporterebbe l’assorbimento delle altre censure) determinerebbe, quale conseguenza, la necessità di riattivare il procedimento riconvocando la Sottocommissione, la quale dovrebbe adottare una nuova determinazione che, se ancora negativa per la lista, sarebbe suscettibile di essere impugnata davanti al TAR, dando avvio a un nuovo processo elettorale; il tutto risulta evidentemente non compatibile, in termini di tempo, con lo svolgimento del procedimento elettorale, caratterizzato da pressanti esigenze di celerità in relazione ai numerosi e complessi adempimenti propri della fase preparatoria
delle elezioni amministrative».

E ancora: «Nel merito, le censure sintetizzate ai precedenti punti sono infondate. Non è in discussione il fatto che le sottoscrizioni dei presentatori siano state raccolte “utilizzando fogli separati” che “non sono tra loro né spillati, né su di essi vi è alcun timbro di congiunzione che possa in qualche maniera ricondurli alla lista presentata”. L’art. 28 del T.U. n. 570/1960 dispone al comma 4 che la firma dei sottoscrittori “deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”. La disposizione evidenzia la necessità di stretto collegamento tra la firma dei sottoscrittori e i dati identificativi della lista e dei candidati».

Ricorso respinto

«Quanto alla pretesa violazione dell’art. 33 comma 3 del T.U. n. 570/1960, anche a ritenere che fosse tempestiva (rispetto a tale norma) la presentazione della documentazione in data 7/9/2021, la stessa non poteva essere considerata ammissibile perché non meramente integrativa, ma sostanzialmente sostitutiva della documentazione originaria (palesemente irregolare) e dunque tardiva rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle liste e contrastante con il principio della parità di condizioni tra liste concorrenti».

In conclusione – scrivono i giudici – il ricorso deve essere respinto perché infondato.

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