FOLLONICA. Questa mattina, venerdì 29, il Tar della Toscana ha accolto la richiesta proposta dal titolare della ditta che si sta occupando della realizzazione del luna park nel terreno di proprietà privata tra via don Sebastiano Leone e viale Italia, sospendendo in questo modo la diffida pubblicata dal Comune di Follonica il 22 giugno scorso.
La novità, però, non porta un effettivo cambiamento della situazione: il cantiere del luna park resterà comunque fermo.
«La pianificazione di un quartiere non può e non deve essere lasciata nelle mani di un privato cittadino: è una scelta che viene studiata e disegnata attentamente, con cura, ed è, soprattutto, una decisione che passa attraverso un processo democratico».
«Per questo motivo non ammettiamo che si possa mettere in atto un abusivo cambio di destinazione d’uso di territorio nel nostro Comune»: il sindaco di Follonica Andrea Benini commenta così la complessa vicenda del luna park in corso di realizzazione a Pratoranieri.
Resta valida l’ordinanza, via il luna park
Il decreto cautelare pronunciato dal Tar, infatti, sospende soltanto una delle azioni intraprese dal Comune di Follonica nei confronti della società che vuole installare le attrazioni nel terreno privato a Pratoranieri: ad oggi resta valida l’ordinanza per l’immediata sospensione di qualsiasi operazione di montaggio delle strutture e delle attrazioni, attraverso le quali si concretizza «l’abusivo mutamento della destinazione urbanistica dell’area».
I proprietari delle attrazioni dovranno quindi procedere al ripristino del luogo, rimuovendo le varie strutture già in parte installate.
«Ciò su cui si è pronunciato il Tar è la diffida all’installazione delle attrazioni, ovvero la prima e più immediata azione che il Comune aveva intentato nei confronti del gestore – spiega Benini – La richiesta di collocazione temporanea di attrazioni del cosiddetto spettacolo viaggiante per quella zona di Pratoranieri era infatti stata ritenuta improcedibile ed era stata data una prima risposta».
«Nelle settimane successive, l’Amministrazione aveva quindi lavorato all’ordinanza, in modo da far rispettare ciò che è riportato nel Regolamento urbanistico del Comune».
Nel testo del Regolamento urbanistico è riportato infatti che «l’installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, […] esclusivamente su aree di proprietà comunale» e che «la localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le previsioni delle presenti norme, con le norme regolamentari comunali».
«Il Tar – conclude il sindaco – ha sospeso in via cautelare solo una delle nostre azioni ma il reato urbanistico sussiste. L’abusivo cambio di destinazione d’uso c’è, e la nostra volontà è quella di far rispettare il territorio. Non può essere un privato cittadino a decidere le sorti di un intero quartiere».
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