CAPALBIO. Alla fine il Comune di Capalbio si è preso la rivincita. Quella definitiva. E l’azienda il Diaccialone, di proprietà di Diana Theodoli Pallini e Guido Pallini, dovrà abbattere i cancelli ai due estremi della tenuta, perché vanno a chiudere l’accesso alla strada vicinale Pescia Fiorentina-Manciano.
La vicenda va avanti da tanti anni. Da quando il Comune di Capalbio aveva imposto all’azienda agricola di abbattere i cancelli, perché intenzionato a riaprire il transito sulla strada vicinale. I titolari dell’azienda il Diaccialone, sostenendo che la strada non era di proprietà del Comune e aveva perso il suo uso pubblico, si erano opposti facendo ricorso al Tar. E il Tar aveva accolto, il 14 dicembre dell’anno scorso, l’istanza dei Pallini.
Ora il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza. E, di fatto, ha sentenziato che gli atti del Comune, che imponevano la demolizione dei cancelli, sono legittimi. I cancelli, quindi, andranno rimossi.
Quella strada vicinale è di uso pubblico
I giudici del Cds, infatti, hanno accolto l’appello principale proposto dai controinteressati e l’appello incidentale proposto dal Comune di Capalbio (difeso dall’avvocato Alessandro Antichi) e, in riforma della sentenza di primo grado, hanno sancito la piena legittimità degli atti di repressione degli abusi edilizi adottati dal servizio tecnico del Comune.
In particolare, il Consiglio di Stato ha condiviso la considerazione del Comune secondo la quale il suolo su cui sorgono i manufatti in questione fa parte di una strada vicinale di uso pubblico, assoggettata al regime pubblicistico di tutela dei beni demaniali e quindi deve applicarsi l’art. 825 c.c. che prevede l’assoggettamento “al regime del demanio pubblico” dei diritti di uso pubblico, tra i quali è compreso il diritto di passaggio pubblico sulle “strade vicinali” private.
Quindi, il Consiglio di Stato, ha ritenuto che i proprietari, sottraendo il bene al pubblico passaggio, abbiano esercitato una facoltà estranea al contenuto del proprio diritto, pregiudicando il diritto demaniale che l’Amministrazione ha inteso salvaguardare con l’ordinanza ex art. 35 d.p.r. 380/2001 in quanto attratto nell’orbita pubblicistica di tutela dall’art. 823 c.c.; il provvedimento impugnato è stato, quindi, adottato per il perseguimento di una finalità lecita e rispondente all’interesse generale, in considerazione della funzionalizzazione della proprietà al vantaggio della collettività.
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