Ormeggiatore a Porto S. Stefano, il Tar: gara non valida senza prove pratiche | MaremmaOggi Skip to content

Ormeggiatore a Porto S. Stefano, il Tar: gara non valida senza prove pratiche

Ormeggi comunali, nel bando di gara di Ama non sono richieste né la patente nautica né un barchino. E la prova pratica in mare non è stata fatta
Ormeggi a Porto Santo Stefano
Ormeggi a Porto Santo Stefano

PORTO SANTO STEFANO. Si può fare l’ormeggiatore senza avere la patente nautica e un barchino? E senza dimostrare, con una prova pratica, che sai navigare in un porto? A quanto pare sì.

Perché nell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per un profilo professionale di addetto all’attività di ormeggio di natanti e imbarcazioni emesso da Ama (Argentario Mobilità&Ambiente), la multiservizi costituita dalla nuova Amministrazione di Monte Argentario, fra i requisiti c’è il diploma di scuola superiore, ma non è richiesto avere la patente nautica e un barchino per gli spostamenti in mare. E, al momento delle selezioni, la prova pratica in mare non è stata fatta.

L’avviso risale al 2 maggio scorso e la gara è stata fatta, sia pur senza la prova pratica, ma uno dei concorrenti, Roberto Amato, ha fatto ricorso al Tar, assistito dagli avvocati Pierluigi Chech e Chiara Tofanelli. E il Tar, in una sentenza uscita in questi giorni, gli ha dato ragione.

Annullando la graduatoria e imponendo al Comune di fare le prove pratiche. In sostanza, di verificare in mare se il candidato sia in grado di navigare fra le barche. 

La catenaria del Comune

Si parla della catenaria del Comune, così sono conosciuti i pontili comunali situati nella Darsena Arturo all’interno del Porto della Valle di Porto Santo Stefano, quella che si trova all’inizio del paese, per i quali proprio in questi giorni sono stati pubblicati gli avvisi per l’assegnazione dei posti barca.

Alla gara ha partecipato anche uno storico dipendente del Comune che, da sempre, ha fatto l’ormeggiatore. Insomma, uno del mestiere. Ma nella graduatoria finale è stato scavalcato da un altro concorrente. Per questo ha deciso di ricorrere al Tar, che gli ha dato ragione.

Tutto ruota fra quanto previsto nel bando e quanto effettivamente svolto in sede di gara, in particolare per le prove pratiche.

Nell’avviso si legge infatti: “la prova pratica sarà volta a testare le capacità del candidato nelle seguenti attività: condotta e manovra di mezzo nautico (gommone battello); esecuzione di operazioni di ormeggio e/o di disormeggio in banchina, ovvero su corpi galleggianti (gavitelli, boe portuali, pontili); esecuzione dei principali nodi marinareschi”.

Sul verbale della commissione esaminatrice in data 21 maggio 2024 la prova pratica, sulla base delle disposizioni assunte dalla commissione, viene descritta come “volta a testare le capacità del candidato nelle seguenti attività: esecuzione di operazioni di ormeggio e/o disormeggio in banchina, ovvero su corpi galleggianti (gavitelli, boe portuali, pontili) e relativa esecuzione dei principali nodi marinareschi”.

In sostanza la commissione non fa cenno alla “condotta e manovra di mezzo nautico”, del cui svolgimento non vi è traccia neppure nel prosieguo del verbale, e tanto basta – si legge nella sentenza – ad avere la certezza che ai concorrenti è stato chiesto di cimentarsi unicamente nelle operazioni di ormeggio/disormeggio e nell’esecuzione dei principali nodi marinareschi.

Le prove in mare vanno fatte

Scrive ancora il Tar: «Assodato, pertanto, che la prova pratica è stata espletata in difformità dalle previsioni dell’avviso di indizione della procedura, colgono nel segno le doglianze del signor Roberto Amato in ordine alla violazione della lex specialis cui Ama si era autovincolata e che, non potendo essere disapplicata, avrebbe dovuto essere rigorosamente osservata senza alcun margine di discrezionalità, a garanzia della parità di trattamento dei concorrenti».

«Il ricorso va accolto ai fini dell’annullamento della determinazione impugnata e degli atti della procedura selettiva, a ritroso fino allo svolgimento delle prove pratiche, che andranno ripetute secondo le esatte modalità prescritte dall’avviso pubblico di indizione». Con la condanna dell’Amministrazione Comunale alla refusione delle spese di lite.

Ora, quindi, dovranno essere fatte le prove in mare e stilata una nuova graduatoria. Peraltro si prospetta anche la richiesta di un risarcimento danni, perché il ricorrente ha di fatto perso una stagione di lavoro.

 

Autore

  • Direttore di MaremmaOggi. Dopo 30 anni di carta stampata ho capito che il presente (e il futuro) è nel digitale. Credo in MaremmaOggi come strumento per dare informazione di qualità. Maremma Oggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma

    Visualizza tutti gli articoli

Riproduzione riservata ©

Condividi su

Articoli correlati