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Non lo ammettono al concorso per medicina: vinto ricorso

L’Università è stata anche condannata a pagare le spese: il giovane si è potuto iscrivere alla facoltà che aveva scelto
Il Tar della Toscana

GROSSETO. Gli era stata vietata la partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia. Lo studente però, rappresentato dall’avvocato Alessandro Antichi, aveva deciso di presentare ricorso al Tar e i giudici della prima sezione gli hanno dato ragione. 

Illegittime le disposizioni del decreto del Rettore

Nello specifico il giudice amministrativo ha ritenuto illegittime le disposizioni del Decreto del Rettore dell’Università di Siena di approvazione del “Bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2021/2022″ che prescrivono a pena di decadenza modalità di iscrizione alla prova di ammissione diverse rispetto a quelle previste dal Decreto del MIUR n. 730/2021.

Lo studente si era iscritto alla prova sul portale ministeriale Universitaly il 19 luglio dell’anno scorso e gli era stata assegnata automaticamente per lo svolgimento della prova l’Università degli Studi di Siena, in quanto residente nella provincia di Grosseto. Tuttavia, l’Ateneo (sulla base del bando del Rettore) ritenne che l’iscrizione al portale nazionale non fosse sufficiente e, poiché lo studente risultava «correttamente iscritto sul portale UNIVERSITALY» ma non risultava «nessuna iscrizione sul portale dell’Ateneo», il primo settembre comunicava allo studente che «la mancata iscrizione al concorso anche sul sito dell’Ateneo non Le consente di partecipare alla prova di ammissione prevista per il giorno 3 settembre 2021».

Ammesso alla selezione

Il ragazzo ovviamente aveva bisogno che la procedura fosse la più veloce possibile e così il presidente del Tar con il decreto del 2 settembre 2021 aveva concesso allo studente l’ammissione con riserva alla prova di selezione. La sentenza ha ribadito quanto già deciso dal presidente: il diniego di iscrizione è stato annullato in via definitiva ritenendo illegittime le disposizioni del bando dell’Ateneo senese che prescrivono a pena di decadenza modalità di iscrizione alla prova di ammissione difformi rispetto a quelle previste dal decreto del Miur.

L'avvocato Alessandro Antichi
L’avvocato Alessandro Antichi

Il Tar, nello specifico, afferma – accogliendo la tesi del ricorrente – che il bando approvato dalla Università Senese non avrebbe potuto contenere questa previsione (ovvero la doppia iscrizione sul sito nazionale e su quello dell’Ateneo) e, a cascata, che la mancata proposizione di una domanda di iscrizione a livello di Ateneo non avrebbe potuto costituire motivo di esclusione.

La disciplina delle modalità di pagamento demandata ai singoli atenei non comportava, infatti, la facoltà di aggravare il procedimento prefigurando un duplicato a livello locale della domanda di iscrizione.

D’altra parte, il mancato tempestivo pagamento della tassa di iscrizione, che pure lo studente si era offerto di pagare, costituiva una semplice irregolarità sanabile.

Per queste ragioni il ricorso dello studente, presentato dall’avvocato Antichi,  è stato accolto e l’Università è stata anche condannata al rimborso delle spese legali.

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