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Incubo autovelox: distanza dal cartello, cosa dice la legge

La distanza corretta fra cartello e autovelox spesso non viene rispettata. Cosa dicono le norme. I casi di Rispescia, Follonica e Campagnatico
Gli autovelox di Rispescia e Follonica con i cartelli accanto alla macchinetta
Gli autovelox di Rispescia e Follonica con i cartelli accanto alla macchinetta

GROSSETO. Ci sono un paio di autovelox, in particolare sull’Aurelia, la quattro corsie che attraversa la Maremma, in attesa che i nostri nipoti (forse) la vedano trasformata in autostrada, che sfornano multe a getto continuo, drenano soldi ai malcapitati che vi transitano davanti, spesso a velocità assolutamente sicure, ma comunque, sia chiaro, oltre i limiti. Le Amministrazioni dicono che li piazzano per garantire la sicurezza, in realtà servono quasi esclusivamente a portare soldi in cassa.

Peraltro i limiti sull’Aurelia cambiano ogni tanto, da 110 a 90, anche a 70 kmh. Tanto per confondere chi guida.

In particolare, in direzione sud, c’è quello del Comune di Grosseto nella stazione di servizio di Rispescia. È sempre lì, da anni. Tanto che, ormai, i grossetani che ci “cascano” sono decisamente pochi. Ma i turisti diretti verso il sud della Maremma o verso Roma vengono pescati come le trote in una vasca di allevamento. Perché, peraltro, in quel punto c’è un incomprensibile limite a 70 kmh, quando l’Aurelia è quasi tutta a 110 a nord della città, a 90 a sud di Grosseto.

Un limite senza senso, perché lì la strada è a 4 corsie, con barriera al centro. Ci sono un paio di curve,  ma in fondo basta girare un pochino il volante: ci si può fare anche a 90. Ci sono altri limiti a 70kmh più a sud, è vero, ma solo dove manca il guardrail centrale.

Il limite a 70 kmh prima della stazione di servizio di Rispescia, sull'Aurelia
Il limite a 70 kmh prima della stazione di servizio di Rispescia, sull’Aurelia

L’anno scorso il Comune di Grosseto ha messo a bilancio circa 9 milioni di euro dalle multe, di cui 5,3 da autovelox. E sono quasi tutti dovuti a quell’autovelox, una sorta di bancomat per l’Amministrazione. A volte un altro viene piazzato leggermente più a sud e in direzione nord.

Non per nulla Grosseto è la seconda città d’Italia per costo delle multe pro-capite, anche se la maggior parte vengono fatte sul territorio di Grosseto, ma non a grossetani.

Simile funzione ha l’autovelox che, molto spesso, si trova fra le uscite di Follonica Est e Follonica Nord, che il Comune di Follonica piazza dopo l’ultima galleria in direzione nord, proprio all’inizio della discesa, con sullo sfondo Piombino e l’Elba.

Lì il limite è 110, ma uscendo dalla galleria, e in forte discesa, se non freni in modo deciso rischi di sforare il limite. Scelta più azzeccata per piazzarlo non poteva fare la polizia municipale di Follonica.

Anche questo autovelox è ben noto ai maremmani, tanto che fa soldi soprattutto con i turisti e chi, comunque, va verso Livorno.

Infine non poche polemiche sono venute fuori negli ultimi mesi per l’autovelox che il Comune di Campagnatico mette al km 13 della Grosseto-Siena, dove il limite scende da 110kmh a 90 kmh.

Autovelox e cartello di segnalazione, cosa dice la legge

Gli autovelox, per legge, vanno segnalati in anticipo. Ma il codice della strada, su questo aspetto, è chiaro fino a un certo punto.

Tanto che alcune sentenze della Cassazione aiutano a capire, ma non in modo esatto. Così le Amministrazioni comunali continuano a incassare e i ricorsi al giudice di pace (o alla prefettura) sono pochi. E poi serve tempo, ci vuole un un avvocato, c’è il rischio di perdere: insomma, un meccanismo macchinoso che scoraggia i più. E ingrassa le casse comunali.

La chiarezza, il codice, la fa solo per gli autovelox fissi, quelli, per capirsi, che sono dentro alla “scatola” a bordo strada, come, per esempio, ce ne sono tanti sulla E78 fra Grosseto, Siena e Firenze. Qui l’indicazione è chiara: il cartello di avviso di controllo elettronico della velocità deve essere almeno 1 km prima della macchinetta e non oltre 4 km prima.

Diversa la situazione per gli autovelox mobili, per i quali il codice non fissa una distanza esatta.

Tanto che la questione è stata più volte affrontata dalla Cassazione, con alcune sentenze.

Però occorre partire proprio da cosa dice il Codice della strada.

Nell’art. 142 comma 6-bis si legge: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

In attuazione di queste disposizioni è stato emanato il decreto ministeriale 15-08-07 che più o meno spiega: “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi“.

Non chiarissimo vero?

In sostanza non si indica una distanza esatta, ma solo un adeguato anticipo.

Concetto che ribadisce anche la Cassazione, in una recente sentenza (Cass. Civ., VI, 14/09/22 n° 26959, QUI per scaricarla) che dice: “l’art. 2 del D.M. 15/8/2007  non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento“.

Quindi la ratio delle norme e della sentenza della Cassazione è: il cartello deve essere messo abbastanza in anticipo da consentire di rallentare senza creare pericolo a se stessi e agli altri.

Autovelox, le distanze “corrette” dal cartello

Ricapitolando: le norme dicono che la distanza deve essere tale da permettere «il tempestivo avvistamento della postazione, anche tenendo conto della velocità locale predominante».

Quindi la distanza minima tra cartello e autovelox deve essere decisa tenendo in considerazione la velocità media che gli automobilisti tengono su quel determinato tratto di strada.

La distanza potrà quindi essere minore sulle strade urbane, e dovrà invece essere maggiore sulle strade extraurbane, per permettere al guidatore che vede il cartello di rallentare prima di raggiungere l’autovelox, senza però che la manovra venga fatta all’improvviso, per non creare delle situazioni pericolose.

Resta l’indeterminatezza della distanza minima, anche se la giurisprudenza e le varie sentenze portano a queste indicazioni

  • 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali,
  • 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento,
  • 80 metri sulle altre strade

Quindi i cartelli messi “accanto”, o a pochi metri dall’autovelox, come nel caso di Rispescia, Follonica e Campagnatico, non sono regolari. E le multe possono essere annullate dal giudice di pace. O dalla prefettura.

Ricorso per autovelox. Giudice di pace o prefettura? Quali differenze?

Anche qui serve un po’ di chiarezza. Il CdS prevede che contro una multa si possa fare ricorso al prefetto o al giudice di pace: il ricorso al prefetto è amministrativo, quello al giudice è giurisdizionale.

Quindi il prefetto fa solo una verifica delle risultanze e degli accertamenti fatti dagli agenti che hanno contestato la violazione stradale, valutando le circostanze invocate dal ricorrente. Quindi il ricorrente viene sentito su sua richiesta, ma, oltre all’esame delle sue argomentazioni, non sono ammesse prove.  

Il ricorso al giudice di pace mette in moto la giustizia. Così il ricorrente si rimette al giudizio del giudice di pace esponendo i fatti e le norme che hanno portato alla violazione stradale. In questo caso è possibile acquisire e produrre i documenti necessari e di chiedere l’ammissione di testimoni, ma anche sopralluoghi e perizie. Così il giudice di pace entra nel merito della violazione, dell’accertamento e della notifica.

Multa per un autovelox, cosa conviene fare?

Ci si rivolge al prefetto in casi di evidente e manifesta irregolarità del verbale (errore sul proprietario del veicolo, il modello, la targa, i vari altri dati riportati nel verbale notificato).

Quando invece si tratta di una questione più complessa o che occorre approfondire è meglio rivolgersi al giudice di pace

 

Autore

  • Guido Fiorini

    Direttore di MaremmaOggi. Dopo 30 anni di carta stampata ho capito che il presente (e il futuro) è nel digitale. Credo in MaremmaOggi come strumento per dare informazione di qualità. Maremma Oggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma

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