PIOMBINO. Il Tar ha respinto, riunendoli fra loro, i ricorsi presentati dal Comune di Piombino riguardanti la modifica della Via, la Valutazione di impatto ambientale, sulla tipologia dei rifiuti conferibili e la concessione demaniale rilasciata a Rinascenza Toscana Srl, successivamente scaduta.
Il tribunale ha deciso di compensare le spese legali.
La reazione di Ferrari
«Le pronunce non sembrano orientate a censurare nel merito l’azione del Comune, né a smontarne le contestazioni – ha commentato il sindaco, Francesco Ferrari -. L’impressione è piuttosto quella di una volontà di salvaguardare, nei limiti possibili, gli atti impugnati, in particolare con riferimento alla modifica della Via»
Le sentenze del Tar rappresentano un passaggio importante nella vicenda, e il Comune di Piombino sta valutando attentamente le implicazioni legali e amministrative delle decisioni. L’amministrazione si impegna a esplorare tutte le opzioni disponibili per difendere gli interessi della comunità.
«Il Comune di Piombino si riserva – dicono dall’amministrazione – ogni ulteriore approfondimento in merito ai contenuti delle sentenze e alle possibili iniziative da intraprendere, nel rispetto del mandato ricevuto e a tutela dell’interesse della comunità».
La sentenza del Tar
L’area in questione è suddivisa in tre zone principali: discarica Rimateria, discarica Ex Lucchini e la piattaforma tecnologica polifunzionale.
Rimateria Spa acquisì queste aree nel 2016 e ebbe in gestione anche il sito LI53, l’area di discarica inclusa nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino, per il quale furono approvati progetti di messa in sicurezza permanente.
«Il sito discarica Rimateria era oggetto della concessione Rep. 610/2007, scaduta il 31 agosto 2013, – si legge nella sentenza – rilasciata a Tap Spa. e poi ceduta ad Asiu Spa.; la “discarica ex Lucchini” era oggetto della concessione Rep. 926/2015, di cui era titolare Asiu Spa. (e che prevedeva, all’art. 2, che il bene dato in concessione sarebbe dovuto essere destinato esclusivamente alla gestione del materiale derivante da lavorazioni siderurgiche ed in parte per viabilità dei piazzali, e che lo stesso doveva essere compatibile con il Prg del Comune di Piombino); la zona della “Piattaforma Tecnologica Polifunzionale”, era infine oggetto della concessione Rep. 442/2006, con scadenza al 30 settembre 2012, inizialmente rilasciata a Tap Spa e poi ceduta ad Asiu Spa nel 2008».
Il 30 maggio 2018 Rimateria presentò alla Regione Toscana istanza di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto da realizzarsi nel polo industriale in località Ischia di Crociano, con tre interventi: il trattamento e il riciclo di scorie nell’area Li53., la creazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi (solo speciali) tramite la chiusura e l’estensione di discariche esistenti e la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi (solo speciali) nell’area Li53.
La Regione Toscana ha approvato il progetto con alcune prescrizioni, tra cui: le nuove discariche dovevano ricevere solo rifiuti siderurgici e la limitazione dei rifiuti conferibili a quelli inorganici o a basso contenuto organico.
Il fallimento di Rimateria e il passaggio a Rinascenza
Successivamente il Tribunale di Livorno, con sentenza del 14 giugno 2021, dichiarò il fallimento di Rimateria e tra i creditori c’erano l’Agenzia del Demanio e il Comune di Piombino.
Rinascenza Toscana Srl. presentò una proposta di concordato per acquisire e gestire i siti di discarica “Rimateria”, “ex Lucchini” e “Piattaforma”, includendo la possibilità di acquisire anche il sito Li53, con condizioni specifiche relative all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
Il piano industriale di Rinascenza Toscana prevedeva il trattamento di una gamma più ampia di rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, includendo anche rifiuti misti non pericolosi e fanghi di depurazione.
Il successivo 25 settembre 2023, previa autorizzazione del Tribunale di Livorno, venne sottoscritto tra il Fallimento Rimateria e Rinascenza Toscana il contratto di cessione di azienda.
La concessione a Rinascenza
L’Agenzia del Demanio stipulava con Rinascenza Toscana la concessione Rep. 1661/2022 del 10 agosto 2022, con la quale concedeva alla società le aree “discarica Rimateria”, “discarica ex Lucchini” e “piattaforma”, fino alla scadenza del contratto di affitto di azienda, prevista per il 30 settembre 2023. Non era oggetto dell’affitto di ramo d’azienda, né della concessione 1661/2022, il “sito LI53”.
L’oggetto del contratto era il seguente: «Il bene dato in concessione dovrà essere destinato alle attività di gestione, manutenzione e coltivazione della discarica, nonché alla gestione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Regione Toscana contemplate negli atti autorizzativi sottesi alla realizzazione ed esercizio degli impianti ivi presenti e in ottemperanza a quanto previsto nel contratto di affitto di azienda rep n. 14.543, raccolta n. 10.695, stipulato in data 13/4/2022 tra il Fallimento RiMateria spa e Rinascenza Toscana srl».
La nuova concessione, a differenza di quanto stabilito nella concessione Rep. 926/2015, non prevedeva che la gestione della discarica fosse limitata ai rifiuti siderurgici, e non menzionava il Prg del Comune di Piombino.
La tipologia dei rifiuti
Con propria istanza del 26 settembre 2022, Rinascenza chiese la modifica di alcune prescrizioni, chiedendo che i volumi relativi alla realizzazione del sormonto della discarica ex Lucchini e di quella ex Rimateria non fossero condizionati al conferimento dei soli rifiuti siderurgici, e che la coltivazione non fosse limitata ai soli rifiuti inorganici o a basso contenuto organico, e non fossero dunque esclusi i rifiuti misti organici-biodegradabili o inorganici.
In seguito, il Comune di Piombino impugnò la suddetta concessione n. 1661/2022, chiedendone l’annullamento sulla base di plurimi argomenti di censura.
Il procedimento per la modifica della Via si concluse con la Dgr Toscana n. 780 del 1° luglio 2024, con cui la Regione accoglieva l’istanza presentata da Rinascenza Toscana per la modifica delle prescrizioni.
In sostanza, le limitazioni contenute nelle prescrizioni 2 (solo rifiuti siderurgici) e 13 (esclusione dei moduli del tipo 7.1.c) venivano a valere per la sola nuova discarica Li53, e non più per i nuovi volumi da realizzare in sormonto, il tutto soggetto a verifica di ottemperanza da parte di Arapt e del Settore autorizzante.
Inoltre, si ribadiva: « di ricordare al proponente, in particolare, le seguenti condizioni progettuali essenziali per la compatibilità ambientale del progetto:
- in via prioritaria, i nuovi volumi di discarica saranno destinati al soddisfacimento della domanda di smaltimento locale, prima per i rifiuti provenienti dagli interventi di bonifica del SIN e subito dopo per le eventuali future attività siderurgiche o comunque per la necessità delle industrie del territorio;
- dovrà essere garantita la disponibilità di una quota parte dei volumi della discarica, pari alle attuali previsione progettuali stimate in almeno 68.500 mc, per accogliere i cumuli a smaltimento giacenti sul sito LI53, indipendentemente dal soggetto tenuto alla bonifica».
La sentenza 19/2024
Con l’atto introduttivo del ricorso n. 19/2024 il Comune di Piombino impugnava il parere regionale conclusivo del settore Via-Vas del Settore Autorizzazione rifiuti, con la contestuale proposta di delibera alla giunta regionale toscana di approvare la nuova formulazione delle prescrizioni n. 2 e n. 13, del 23 ottobre 2023.
La parte ricorrente evidenziava, in particolare, l’assenza dei presupposti per modificare la Via ai sensi dell’art. 56 L.R. 10/2010, in quanto la previgente valutazione, risalente al 2019, non era inattuale; deduceva inoltre la violazione del principio di prossimità di cui all’art. 182-bis D. Lgs. 152/2006 e dei decreti del Ministero dell’Ambiente che avevano approvato la messa in sicurezza permanente dell’area LI53, con riferimento al difetto di previsioni relative allo smaltimento dei rifiuti presenti sul sito stesso; affermava l’illegittimità dell’occupazione extracontrattuale dell’area da parte di Rinascenza Toscana, per la mancanza di un efficace titolo concessorio e comunque legittimante l’occupazione e gestione delle discariche da parte della società; e sottolineava l’illogicità del mancato subentro di Rinascenza Toscana nella gestione dell’area Li53, oltre alla contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione, con riferimento a note e provvedimenti variamente emessi dalla Regione.
Dopo una serie di rinvii, alla fine viene preso in esame il ricorso n. 19/2024, rispetto al quale il collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Regione con riferimento al ricorso introduttivo, risultando quest’ultimo, al pari dei successivi motivi aggiunti, infondato nel merito.
La sentenza stabilisce che il ricorso 19/2024 e i motivi aggiunti sono infondati
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana definitivamente pronunciando sul ricorso 1443/2022 e sul ricorso 19/2024, entrambi integrati da motivi aggiunti, dopo averli riuniti, così dispone:
– dichiara in parte inammissibile, e in parte respinge, il ricorso n. 1443/2022; respinge i relativi motivi aggiunti;
– respinge il ricorso n. 19/2024 e i relativi motivi aggiunti,
Mentre le spese sono compensate.
Autore
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Collaboratrice di MaremmaOggi.Nel giornalismo non esistono sabati né domeniche, non c'è orario e neppure luogo. C'è passione, c'è talento. Il mio lavoro è il mio sorriso. Da sempre curiosa, amo il sapere: più apprendo più vorrei conoscere. Determinata o testarda? Dipende. Vivo di sogni e li realizzo tutti.
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