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Il porto di Punta Ala sarà ampliato

La richiesta dell’Agcm è stata ritenuta inammissibile al Tar che ha respinto il ricorso contro la delibera del Comune
Il porto di Punta Ala
Una veduta del porto di Punta Ala

PUNTA ALA. Buone notizie dal Tar della Toscana per il Comune di Castiglione della Pescaia e la Marina di Punta Ala: il ricorso promosso dall’Agcm, l’autorità garante della concorrenza e del mercato, per annullare la delibera del consiglio comunale che ha previsto la “Concessione per l’ampliamento del Porto di Punta Ala e la rideterminazione e durata concessione demaniale marittima in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere realizzate”, è stata ritenuta inammissibile.

Lavori per decine di milioni in ballo

Una sentenza molto attesa anche dalla stessa Marina di Punta Ala, anche perché in ballo ci sono decine di milioni di euro di lavori e lo sviluppo di uno dei porti più importanti della costa maremmana.

Proprio l’Agcm aveva impugnato la delibera del Comune di Castiglione della Pescaia dello scorso 21 gennaio, appunto dove si dava il via libera alla concessione, e con la quale si stabiliva di individuare la società Marina di Punta Ala quale soggetto attuatore del progetto di ampliamento del Porto Turistico di Punta Ala e, a tal fine, di prorogare la durata della concessione demaniale marittima per ulteriori quarantacinque anni a decorrere dal 16 giugno 2033, oltre che di ampliare l’area demaniale oggetto di concessione.

L’Agcm invece sosteneva che – «tale delibera sarebbe stata adottata in palese contrasto con gli articoli 37 del Codice della Navigazione e 18 del relativo regolamento attuativo, nonché dei principi generali in materia di affidamento di beni demaniali».

La delibera comunale impugnata si fonda in particolare sulla necessità di attuare (entro dieci anni) il Piano Regolatore Portuale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 70 del 28 agosto 2018, nella parte in cui prevede l’ampliamento e la riqualificazione del porto turistico di Punta Ala, e sul fatto che la Marina di Punta Ala S.p.a. doveva essere individuata come soggetto attuatore, avendo essa manifestato la propria disponibilità ad attuare gli interventi previsti nel Piano e avendo chiesto all’amministrazione comunale una modifica della concessione n. 189 del 1976, consistente nell’ampliamento dell’area oggetto di concessione e nel prolungamento della durata della concessione, per il tempo, necessario ad ammortizzare i nuovi investimenti, quantificato in 50 anni.

Concorrenza messa in dubbio

A tale istanza della società era infatti seguita la pubblicazione, con ordinanza del 2 luglio 2019 n. 231, della medesima istanza (per un periodo di 60 giorni, dal 10 luglio al 9 settembre 2019, sull’albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia, sull’albo Pretorio della Capitaneria di Porto di Livorno, sull’albo pretorio dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, sull’Albo pretorio dell’Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), senza che però venissero presentate osservazioni o domande concorrenti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione. All’esito delle pubblicazioni era stata quindi convocata una conferenza di servizi che aveva portato all’adozione della determina dirigenziale n. 1401 del 12 novembre 2020 di approvazione con prescrizioni della proposta progettuale della società.

 

Il porto di Punta Ala
Il porto di Punta Ala

In pratica l’Agcm metteva in evidenza come la gara, seppure ad evidenza pubblica, era molto in anticipo rispetto alla naturale scadenza della concessione vigente e che l’ampliamento concessione alla società Marina di Punta Ala S.p.A., per un periodo di tempo di 45 anni, fosse lesiva della libera concorrenza.

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha trasmesso le proprie osservazioni, sostenendo la legittimità del proprio operato. E il Tar al punto 2.4 della sentenza lo ha espressamene ribadito. «Ebbene, risulta che il Comune di Castiglione della Pescaia con l’ordinanza dirigenziale del 2 luglio 2019 n. 231, dopo aver richiamato il Piano Regolatore Portuale e gli interventi ivi previsti, abbia debitamente reso noto che “la società Marina di Punta Ala s.p.a. (…) titolare della concessione demaniale marittima del 16.04.1976, n. 189 del registro delle Concessioni e n. 423/197 del Registro atti, rilasciata allo scopo di gestire e costruire un approdo turistico, ha chiesto il prolungamento della citata C.d.M. per la durata di cinquanta anni per investimenti da effettuare in riferimento ai previsti interventi di riqualificazione e ampliamento della struttura portuale volti a migliorare l’offerta dei servizi resi e a garantire l’efficientamento degli standard ambientali” – si legge nella sentenza – e abbia ordinato un’ampia pubblicazione della predetta istanza come riportato nella parte in fatto. E ciò avvisando che nel caso di presentazione di “opposizioni aventi ad oggetto domande concorrenti” si sarebbe dato avvio “ad una nuova procedura ad evidenza pubblica, volta alla comparazione delle suddette istanze, sulla base dei principi sopra indicati e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 59/2010”. Nel termine indicato non sono pervenute né osservazioni, né opposizioni, né domande concorrenti da parte di altre imprese interessate».

 

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