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Concessioni balneari e indennizzi, le regole della Regione. Cosa cambia

L’indennizzo deve essere attestato da una perizia giurata presentata dal concessionario uscente, che ne sosterrà i costi e sceglierà tra i professionisti abilitati il perito incaricato
Concessioni balneari e indennizzi, ecco le linee guida della Regione
Concessioni balneari e indennizzi, ecco le linee guida della Regione

GROSSETO. Dopo l’approvazione della legge regionale, lo scorso luglio, che riordina in Toscana la materia delle concessioni demaniali marittime, la giunta regionale ha approvato ieri, lunedì 16, le linee guida riguardanti l’istruttoria per il rilascio delle concessioni e per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte di quello subentrante.

Nelle stesse ore in cui la giunta approvava la propria delibera, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge nazionale che contiene i criteri per disciplinare le gare delle concessioni balneari, demandando ad un ulteriore decreto ministeriale, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, la definizione dei criteri per determinare l’indennizzo.

Giani e Marras: «La nostra legge chiarisce molti aspetti»

«Il DL appena entrato in vigore – spiegano il presidente Giani e l’assessore ad economia e turismo Leonardo Marras – dà la possibilità ai Comuni di prolungare la validità delle concessioni fino al 30 settembre 2027, ma restano da regolamentare gli indennizzi ai concessionari uscenti».

«Evidentemente questa lunga gestazione prima della firma del presidente Mattarella ha introdotto cambiamenti anche sostanziali, tanto che la norma regionale e le linee attuative sono in linea, e dunque hanno pieno valore anche di fronte alla norma nazionale. Tale norma però è talmente confusa che sicuramente la nostra legge la migliora e dà un quadro di riferimento a tutti i Comuni toscani invece di lasciarli da soli di fronte alle nuove responsabilità».

«La Toscana si è mossa con la massima tempestività – continuano il presidente Giani e l’assessore  Marras – ottenendo il consenso di Anci, comuni costieri e associazioni di categoria. Il confronto con tutti i soggetti coinvolti è infatti proseguito nel corso dei mesi estivi proprio per arrivare a delle indicazioni trasparenti in grado di tutelare un settore così rilevante in attesa del governo».

Concessioni e indennizzi, ecco le direttive generali per i Comuni

Il documento approvato (“Linee guida per l’istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali per finalità turistico ricreative e per la determinazione dell’indennizzo, in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2016, n.31, come modificata dalla legge regionale 29 luglio 2024, n.30”) contiene le direttive generali alle quali i Comuni dovranno uniformarsi nella valutazione delle istanze per il rilascio delle concessioni balneari e per determinare l’equo indennizzo, che rappresenta una delle novità della nuova legge.

In particolare, per quanto riguarda questo ultimo punto, le linee guida stabiliscono che per determinare l’indennizzo occorrono due elementi: il residuo ammortamento degli investimenti realizzati durante la concessione ed il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare.

Viene precisato che il valore dell’indennizzo deve essere attestato da una perizia giurata di stima presentata dal concessionario uscente, che ne sosterrà i relativi costi e sceglierà tra i professionisti  abilitati il perito incaricato di redigerla. Spetta al Comune verificare la terzietà del perito scelto dal concessionario.

Inoltre si stabilisce che per la determinazione dell’indennizzo il perito deve fare riferimento ai principi, alle metodologie e alle procedure di stima di cui alla norma UNI 11729/2018 ‘Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo (imprese balneari)’ e ai vigenti Principi Italiani di Valutazione, come approvati dal Consiglio dei Garanti dell’Organismo Italiano di Valutazione.

Per la determinazione del valore degli investimenti, qualora il concessionario abbia beneficiato di contributi di qualunque genere e tipologia, da parte di ente pubblico o di un organismo di diritto pubblico, il loro importo va escluso dalla determinazione dell’indennizzo.

 
 

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