Paesaggio bene da tutelare. La sentenza che può fermare i parchi eolici | MaremmaOggi Skip to content

Paesaggio bene da tutelare. La sentenza che può fermare i parchi eolici

Eolico, ricorso di Unione dei Comuni dell’Amiata e di Roccalbegna. Il Consiglio di Stato: «La tutela del paesaggio viene prima dell’interesse di impresa»
Un fotomontaggio con pale eolico sul paesaggio di Roccalbegna
Un fotomontaggio con pale eolico sul paesaggio di Roccalbegna

ROCCALBEGNA. Una sentenza del Consiglio di Stato può cambiare radicalmente il quadro sui parchi eolici, mettendo un freno all’invasione di impianti, che rischia di deturpare per sempre la Maremma con, al momento, richieste per 96 aerogeneratori in 9 zone diverse. E anche nella vicina Val di Cornia la situazione è simile.

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza e che, in sostanza, stabilisce che la tutela del paesaggio storico, valore costituzionale, viene prima dell’interesse di impresa.

La sentenza, in riforma di una decisione del Tar della Toscana, è stata pubblicata lo scorso 5 marzo.

Il ricorso era stato presentato da cinque cittadini e dall’Unione dei comuni montani Amiata Grossetana e dal Comune di Roccalbegna, contro un progetto di Ewind 28 di realizzare una pala eolica alta 76 metri (dipinta di rosso e verde) vicino al torrente Trasubbie e ad uno storico podere.

Un progetto a cui la Soprintendenza aveva dato parere negativo ma che era stato autorizzato nel 2021 dalla Regione.

Paesaggio bene da tutelare

In linea generale i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato condividono la premessa della sentenza della Sezione VI, n. 1144 del 2014 secondo la quale quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, «il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo».

«In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378)».

Impatto visivo uno dei più rilevanti

I giudici sottolineano anche che debba essere applicato l’allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 che precisa, al punto 3, che «l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico».

Sono, in particolare, indicati gli approfondimenti richiesti con «particolare riferimento all’analisi dei livelli di tutela, all’analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche; all’analisi dell’evoluzione storica del territorio; all’analisi dell’intervisibilità dell’impianto nel paesaggio; alla definizione del bacino visivo dell’impianto eolico; alla zona di influenza visiva; all’alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell’installazione accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte».

La Soprintendenza: «Grande impatto sulle visuali»

La Soprintendenza, nel motivare il parere negativo, aveva sottolineato le plurime problematicità della localizzazione dell’impianto esattamente e approfonditamente sotto il profilo dell’impatto sulle visuali sia in relazione alle componenti paesaggistiche del territorio individuato sia in relazione alle sue componenti culturali.

Ha, infatti, affermato, nel proprio parere, che il progetto situa l’impianto in un’area confinante con una viabilità storica e che lo stesso è ubicato in prossimità dell’insediamento rurale denominato “Podere di Moggino”  e che l’interferenza dell’alta torre dell’impianto e del suo raggio è legata ad “aspetti percettivi”.

Aggiunge inoltre la Soprintendenza che ci si trova in un’area caratterizzata da un “paesaggio molto composito e suggestivo”, che ci si trova nelle vicinanze della zona SIC n. 118 “Monte Labbro e alta valle dell’Albegna”; che l’impianto, sia per la sua altezza complessiva di 76.5 mt. sia per la colorazione della pala a bande rosse e verdi alternate e per la presenza di luci di segnalazione intermittenti di colore bianco, risulta molto visibile anche dalla strada provinciale a sud di Monte Buceto dal Monte Aquilaia, dalla sommità del Monte Labbro, dalla strada provinciale SP 24 adiacente al torrente Trasubbie e quindi da molti punti di vista accessibili al pubblico.

L’intervento altererebbe l’ambito paesaggistico

Quindi l’intervento proposto altererebbe in modo significativo l’ambito paesaggistico oggetto di intervento rispetto alle componenti storicamente consolidate, i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle immediate vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate.

La linea del Governo e il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato contesta anche quanto argomentato da Ewind 28 che, riferendosi a un impianto autorizzato dalla Regione vicino a Cortona, aveva citato il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di un parere contrario della Soprintendenza delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena. La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva argomentato che “dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un alto nella tutela paesaggistica, da riferirsi ad area contermine, e da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi condividendo le posizioni favorevoli all’impianto eolico in questione espresse dagli enti coinvolti nella conferenza di servizi.”

Annullate le autorizzazioni all’impianto

Scrivono i giudici del Consiglio di Stato: «Pur riconoscendo il favor del legislatore verso la diffusione delle energie rinnovabili ed alternative a quelle di matrice fossile – come per l’appunto è l’energia eolica – il ragionamento effettuato dall’amministrazione regionale non ha esplicitato i propri presupposti in punto di fatto se non riferimento ad un “precedente” – quello dell’installazione nei pressi dell’abitato di Cortona – senza che tuttavia in relazione ad esso siano state chiariti i profili di somiglianza rispetto al caso in esame».

«La circostanza che si tratti di un altro caso che ricade all’interno del territorio della Regione Toscana e che la Soprintendenza, anche nel caso dell’impianto di Cortona, si sia espressa in senso contrario, non giustifica la totale assimilazione alla presente fattispecie e dunque il rilascio del provvedimento autorizzativo, in assenza di un inquadramento da parte del provvedimento che renda espliciti i tratti comuni dei due territori nonché se gli stessi siano sottoposti a discipline analoghe sotto il profilo paesaggistico e ambientale».

Per questo il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi e annullato le autorizzazioni all’impianto.

Pare evidente che la sentenza apre un fronte nuovo, soprattutto in una Maremma che fa del paesaggio uno dei propri principali motivi di attrazione.

Autore

  • Direttore di MaremmaOggi. Dopo 30 anni di carta stampata ho capito che il presente (e il futuro) è nel digitale. Credo in MaremmaOggi come strumento per dare informazione di qualità. Maremma Oggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma

    Visualizza tutti gli articoli

Riproduzione riservata ©

Condividi su

Articoli correlati

Ultimi articoli

Consigliati

Zone